STATUTO  “GRUPPO API SPARSE” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Allegato A
STATUTO
CAPO I – COSTITUZIONE

Articolo 1 – Costituzione – Natura
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli
articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo
Settore) l’Associazione non riconosciuta “GRUPPO API SPARSE Associazione di
Promozione Sociale (ETS)” in breve “G.A.S. APS(ETS)”;
L’Associazione opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 4 e
seguenti del D.lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure
indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione adotta nella propria denominazione la qualifica “ETS” ente del
terzo settore e l’acronimo “APS”, che ne costituisce peculiare segno distintivo
ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni
comunicazione e manifestazione esterna.
La qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e l’acronimo “APS” diventeranno
operativi a seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, R.U.N.T.S., del presente statuto.
L’Associazione “G.A.S. APS(ETS)” è un’organizzazione apolitica, apartitica,
aconfessionale, indipendente, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in
condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e secondo principi di
sussidiarietà.
Agisce e opera nell’area della regione Lazio e, in generale, nell’ambito del
territorio nazionale, nei Paesi dell’Unione Europea ed extra-europei; si ispira
agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ai principi della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, al Trattato dell’Unione Europea, alla
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, agli ideali del libero
associazionismo.
È impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché
ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita, per la tutela
dei propri associati e per lo sviluppo dell’associazionismo, a tutti i livelli e
in difesa della laicità delle istituzioni.
È retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di
partecipazione all’attività associativa da parte di chiunque in condizione di
uguaglianza e di pari opportunità.

L’Associazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del
D. Lgs. 117/2017, svolge le proprie iniziative di promozione sociale con il
contributo di volontari che si riconoscono nelle regole del presente Statuto e
nelle sue varie articolazioni.

Articolo 2 – Finalità, scopi e obiettivi

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE – Finalità e scopi

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,
delle attività di interesse generale, di seguito elencate e in particolare
quelle volte alla scoperta, conoscenza, valorizzazione e promozione del
territorio, avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei propri associati e
dei tesserati, per le finalità di cui alle seguenti lettere dell’articolo 5,
comma 1, del D.lgs. 117/2017:
*lettera D: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa;
*lettera E:interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento
delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla
tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14
agosto 1991, n. 281;
*lettera H: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
*lettera I:organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al codice del Terzo Settore;
*lettera K:organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
*lettera S: agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto
2015, n. 141, e successive modificazioni;
*lettera W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo
27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui
all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE – Obiettivi

L’Associazione ha come obiettivi, senza scopo di lucro, la promozione di
attività di promozione sociale, culturali, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, il ripristino di un rapporto
armonioso ed equilibrato tra l’uomo e il suo ambiente, e la promozione dei
valori di pace, libertà, legalità, democrazia e tolleranza, riferite alle
finalità e agli scopi sopra esposti e segnatamente:
-salvaguardare la biodiversità dei diversi distretti locali cui afferiscono i
soci dell’APS, delle api e tutti gli insetti pronubi, con particolare
riferimento alla preservazione dell’Apis mellifera ligustica (Spinola, 1906) dei
suoi endemismi locali ed alla cura e tutela dell’ecosistema ad esse correlato;
-incentivare l’impollinazione entomofila quale elemento utile ed indispensabile
all’economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare;
-promuovere ogni azione utile e valida per la difesa, la promozione e
l’incremento dell’apicoltura locale, diffondendo le buone pratiche apistiche di
allevamento e la cultura apistica in genere; favorendo partecipazione degli
apicoltori alla programmazione agricola integrata e biologica e la diffusione
fra i soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie e modalità produttive di
allevamento, per la lotta contro le malattie delle api, valorizzando tutte
quelle iniziative dirette alla preparazione ed all’aggiornamento degli
apicoltori e alla formazione di maestranze specializzate; fornire agli
apicoltori supporto tecnico presso i propri allevamenti e indicazioni volte alla
realizzazione di strutture di produzione e confezionamento delle produzioni
apistiche;
-valorizzare la produzione di miele locale promuovendo quello di alta qualità e
biologico, secondo un disciplinare condiviso; promuovere e valorizzare la
produzione locale, in particolare effettuare qualsiasi iniziativa al fine di
valorizzare le produzioni di miele, anche sviluppando iniziative che possano
portare alla creazione di un marchio qualitativo tipo I.G.P. (Indicazione
Geografica Protetta) o D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) al fine di
rendere più remunerativo l’allevamento apistico, garantire un reddito migliore e
più redditizio per gli apicoltori, fornendo un’occasione per i giovani e
garantendo una migliore biodiversità dell’ambiente; attuare iniziative atte alla
commercializzazione e distribuzione dei prodotti dell’alveare;
-svolgere compiti di intervento e di gestione in esecuzione di disposizioni
comunitarie, nazionali o regionali; promuovere piani di controllo di qualità dei
prodotti apistici e di produzione biologica; lavorare su disciplinari per la
produzione di miele di alta qualità ed esente da residui da poter utilizzare nei
processi di apiterapia;
-promuovere forme di agricoltura sociale tramite attività che impiegano risorse
dell’agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la
vita quotidiana (L.141/2015)
-la promozione dell’educazione e della cultura, delle sue forme espressive e delle attitudini creative, in particolare di una cultura naturalistica e socio-
culturale, l’istruzione e la formazione professionale ed extra-scolastica, con finalità educativa, nell’interesse sociale con ogni modalità operativa, per una
crescita di conoscenza civile .Il tutto attraverso attività di divulgazione e
produzione foto/videografica, visite guidate, escursioni, trekking, viaggi
naturalistici, giornate ecologiche, campi di volontariato e affini, stages;
-la prestazione di interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente, al fine di garantire l’integrità delle risorse
naturali per le generazioni future, secondo i principi della sostenibilità; la
prestazione di interventi e servizi finalizzati a favorire la realizzazione di
una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia
dell’ambiente, dell’ecosistema e della giustizia climatica l’architrave di una
società e di un’economia sostenibile. Realizzare laboratori di educazione
ambientale e progetti didattici per scuole, enti di formazione e simili;
strutturare progetti finalizzati all’educazione ambientale ed alimentare, alla
salvaguardia della biodiversità, alla diffusione della conoscenza del
territorio;
-promuovere e gestire acquisti collettivi di prodotti agricoli biologici e
artigianali, e favorire attività di commercio equo e solidale
-l’organizzazione e la gestione di attività culturali e artistiche in generale
finalizzate alla promozione della cultura e del territorio valorizzando la
creatività con forme di libera espressione anche editoriali, informatizzate e
fotografiche, grazie alla pratica del volontariato in ossequio al principio di
sussidiarietà preordinato a una crescita della società civile; un rinnovamento
culturale per una nuova coscienza ecologica e comunitaria attraverso attività di
informazione, promozione culturale;
– svolgere e promuovere programmi e attività di studio, di ricerca scientifica,
di sperimentazione agraria e di documentazione in merito alle finalità
dell’Associazione con corsi dedicati diretti alla riconversione e
razionalizzazione produttiva delle aziende produttrici curando la collaborazione
con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed
istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari
allo scopo;
-il perseguimento del benessere sociale, in ossequio alla realizzazione del
“diritto alla felicità”, per favorire l’elevazione culturale e il miglioramento della condizione psico-fisica dei propri associati, dei più giovani e
dell’individuo in generale;
-a titolo esemplificativo ma non esaustivo modalità e strumenti possono essere
tavole rotonde, conferenze, convegni, seminari, mostre, incontri tematici,
tavoli tecnici, pubblicazioni, promozione di viaggi d’istruzione, organizzazione
di visite guidate, stages, tirocini e similari, laboratori didattici, denunciare
ogni tipo di abuso o illecito, da parte di privati o Istituzioni pubbliche, nei
confronti dell’ambiente, della natura, dei beni culturali e della comunità;
Le finalità, gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione si sviluppano
concretamente nel prestare supporto a tutte le attività statutarie, garantendone
la rappresentanza presso tutte le Istituzioni ed Enti nazionali ed europei, sia
pubblici che privati.

ATTIVITA’ SECONDARIE

L’Associazione può esercitare, inoltre, a norma dell’articolo 6 del D. Lgs.
117/2017, attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate, che
siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina
di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche
volontarie e gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale.
Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea dei soci.

Articolo 3 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Fiano Romano(RM) Via Genova 146.
Il trasferimento della sede legale, all’interno del medesimo comune può essere
deliberato dall’Organo Amministrativo, con conseguente obbligo di comunicazione
agli enti competenti. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere
istituite sedi operative, secondarie e succursali, su tutto il territorio
nazionale e all’estero.

Articolo 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 5 – Denominazione e Logo
La denominazione, nonché il logo o gli eventuali altri loghi sono di esclusiva
titolarità dell’Associazione.

Articolo 6 – Riconoscimenti
L’Associazione, con delibera dell’assemblea degli associati, e nel rispetto
delle disposizioni di legge in materia, potrà attivare la procedura per
l’evoluzione del presente Ente in Associazione con personalità giuridica, il
tutto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 – Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni
L’Associazione può aderire ad altri enti e associazioni che si prefiggono le
medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati.
L’Associazione può stipulare accordi, protocolli e convenzioni. Le convenzioni
tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 56 comma 1
del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo amministrativo che ne determina
anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente
dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.

CAPO II – ATTIVITÀ

Articolo 8 – Raccolta Fondi
L’Associazione, al fine di realizzare le attività associative di cui sopra,
potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di
donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che
in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico
e attraverso la cessione o l’erogazione di beni e servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza, in conformità ai provvedimenti normativi in materia.
L’Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione
del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni
strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della
collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i
propri.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Articolo 9 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituiti da:
1.a quote associative, comprese quelle supplementari;
1.b contributi, apporti e finanziamenti erogati da parte di amministrazioni
pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
1.c contributi di organismi internazionali;
1.d donazioni, lasciti testamentari e in generale erogazioni liberali;
1.e entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
1.f rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari;
1.g contributi diversi, compresi i contributi di cui all’articolo 79, comma 6
del D. Lgs 117/17 e i corrispettivi specifici di cui all’articolo 85, comma 1,
del D. Lgs. 117/17;
1.h entrate da attività diverse, svolte anche in modalità secondaria e
strumentale ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi,
entrate e rendite comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10 – Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio – libri sociali
L’esercizio finanziario/sociale dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo quanto disposto dagli
articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e dovrà restare depositato presso la
sede dell’Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla sua consultazione con qualsiasi modalità di richiesta scritta
anche per posta elettronica, per gli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea
convocata per la sua approvazione, che deve svolgersi entro 4 (quattro) mesi
dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, e, qualora ricorrano i presupposti
di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e/o qualora particolari motivi lo
rendano necessario, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi,
nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa
o nella nota integrativa al bilancio.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del D. Lgs. n.
117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli
adempimenti necessari, anche di natura pubblicitaria.
Tra le voci di bilancio, potranno essere previsti fondi per la copertura di
rischi e di costi futuri.
L’Associazione, inoltre, previa delibera dell’Organo amministrativo in tal
senso, procede annualmente alla predisposizione di un rendiconto/bilancio
preventivo, da sottoporre all’Assemblea degli associati. È compito dell’Organo
amministrativo predisporre le linee programmatiche annuali delle attività
dell’Associazione che dovranno essere approvate dall’assemblea degli associati.
L’Associazione, infine, oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17
del Codice del Terzo Settore, deve tenere i libri sociali obbligatori di cui
all’articolo 15 di detto Codice.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare documenti e libri
sociali con qualsiasi modalità di richiesta scritta anche per posta elettronica
inviata al Presidente.

Articolo 11 – Gestione
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa
direttamente connesse, così come previsto dall’articolo 8 del D. Lgs. n.
117/2017.
E’ vietato, ai sensi dell’articolo 8 del Codice del Terzo Settore, distribuire,
anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di
gestione, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione e le eventuali
riserve di liquidità sono depositati presso uno o più Istituti di credito e/o
investiti in titoli garantiti dallo Stato, a scelta dell’organo amministrativo,
con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante
del rispettivo Organo di Revisione legale dei conti, ove esistente.

Articolo 12 – Collaboratori Remunerati
Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli Organi Sociali,
nel rispetto dei poteri agli stessi assegnati e ferma restando l’eventuale
remunerazione delle cariche sociali, nei limiti e nel rispetto tassativo di
quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 117/17,
possono, nei limiti di cui all’articolo 36 del D. Lgs 117/17, servirsi
dell’opera di collaboratori remunerati, assumendo lavoratori dipendenti o
avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei
propri associati/tesserati, fermo restando il rispetto di quanto previsto
dall’articolo 17, comma 5, del citato D. Lgs.

Capo IV – ASSOCIATI – VOLONTARI

Articolo 13 – Soci e adesione
L’Associazione deve essere formata da almeno sette persone fisiche, o – previa
delibera dell’assemblea su proposta dell’organo amministrativo – da almeno 3
(tre) Associazioni di Promozione Sociale e comunque non può essere inferiore al
minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, diversamente la compagine
associativa deve essere integrata entro un anno.
Possono essere soci sia apicoltori (possessori di codice azienda e iscrizione in
BDA) sia coloro che detengano apiari per conto terzi sia non apicoltori.
L’ammissione di un nuovo associato è stabilita con deliberazione del Consiglio
Direttivo. L’Organo competente provvede tempestivamente a comunicare
l’ammissione all’aspirante associato e all’annotazione del nominativo e delle
relative delibere/decisioni nel libro degli associati e nel libro del Consiglio
Direttivo. In caso di rigetto, entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio direttivo devono
motivare la relativa decisione, dandone comunicazione all’interessato. L’istante
può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto,
chiedere che sulla stessa si pronunci, l’assemblea che vi provvederà in
occasione della prima convocazione utile.
Il Consiglio Direttivo, su proposta dei soci ordinari, può eleggere soci
“onorari” cittadini per meriti particolari nelle attività di cui all’art.2 del
presente statuto. I soci onorari sono invitati a partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, hanno facoltà di intervento ma
non hanno diritto di voto. Membri Onorari sono nominati a vita, ferma restando
la possibilità della loro espulsione per legittimi motivi da parte
dell’Assemblea.
E’ esclusa espressamente la temporaneità della qualifica di associato, ferme
restando le cause di cessazione di seguito indicate.
La qualifica di associato si perde per recesso, dimissioni, per decadenza a
causa del mancato pagamento delle quote e contributi associativi, per
sospensione o esclusione, indegnità del socio o per causa di morte.
L’esclusione o sospensione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti
dell’associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione e degli
Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi;
c) che non ottemperi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli
Enti a cui l’Associazione dovesse affiliarsi;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione e agli Enti a cui la stessa dovesse affiliarsi.
Il provvedimento di esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro
soci. In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad
opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere
temporaneamente l’associato da ogni attività dell’Associazione. L’esclusione
sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione
entro trenta giorni all’Assemblea dei soci e, sul ricorso, deciderà l’Assemblea
stessa. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione del
Consiglio Direttivo entro 15 gg. e l’Assemblea dei soci deve essere tenuta
entro 30gg.dalla convocazione.
Le decisioni in materia di decadenza ed esclusione o sospensione debbono essere
comunicate agli associati interessati, mediante lettera raccomandata o altro
mezzo legale.

Il Consiglio direttivo può attuare la cancellazione d’ufficio dal libro degli
associati nei confronti di un associato che non abbia versato la quota
associativa per tre anni consecutivi.

Articolo 14 – Obblighi degli associati
Per aderire all’Associazione, i soci devono versare una quota e attenersi allo
Statuto e ai Regolamenti dell’associazione stessa, o degli eventuali enti a cui
la medesima è affiliata.
Il contributo associativo corrisposto dagli associati rappresenta unicamente un
versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, e
pertanto non è in nessun caso rimborsabile, né rivalutabile.
Il contributo è fissato annualmente dall’organo amministrativo e la quota degli
associati è intrasmissibile, il tutto in conformità a quanto previsto dal D.P.R.
917/1986 e, in generale, alla normativa vigente in materia.
Gli associati sono tenuti:
a) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte
dagli organi sociali dell’associazione di appartenenza e degli eventuali enti a
cui la medesima è affiliata;
b) al pagamento, oltre del contributo associativo, anche delle quote stabilite
dai regolamenti interni e dalle delibere assembleari;
c) a mantenere un comportamento, sia nei confronti degli altri aderenti sia
all’esterno dell’associazione, animato da spirito di solidarietà sociale ed
essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel
pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee
programmatiche emanate;
d) coloro che sono apicoltori e detentori non possono essere iscritti ad altre
associazioni della medesima natura;
e) coloro che sono apicoltori devono essere in possesso del codice azienda ed in
regola con l’aggiornamento in B.D.A. (Banca Dati Apistica Nazionale);
f) riconsegnare attrezzature, strumenti e quant’altro abbiano avuto in dotazione
e/o affidamento dall’Associazione, nel medesimo stato in cui gli sono state
affidate;

Articolo 15 – Diritti degli associati
L’associato ha diritto:
a) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione di appartenenza e
dagli eventuali Enti a cui la stessa è affiliata;
b) di usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al
possesso della tessera sociale;
c) ad essere eletti negli organismi statutari dell’Associazione di appartenenza
e dagli eventuali Enti a cui la stessa è affiliata;

d) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto
e di eventuali regolamenti;
e) ha diritto all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 16 – Volontari
L’Associazione può avvalersi, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 17/2017 di
volontari, nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in
apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del
bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e, conseguentemente
l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dai
beneficiari, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’Associazione.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l’Associazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e
36 del D. Lgs 117/2017. Sono previste polizze assicurative ai sensi dell’art.18
del D. Lgs. 17/2017.

CAPO V – ORDINAMENTO

Articolo 17 – Organi Sociali
Organi dell’Associazione sono:
a Assemblea
b Consiglio Direttivo;
c Presidente;
d Vicepresidente (facoltativo);
e Collegio dei Probiviri (facoltativo);
f Organo di Controllo, nominato ai sensi all’articolo 30 del D. Lgs 117/2017;
g Organo di Revisione, nominato ai sensi all’articolo 31 del D. Lgs 117/2017.
j. Commissioni e organi tecnici (facoltativi).
Ai componenti degli Organi Sociali (e sempre nel rispetto di quanto
imperativamente disposto dall’articolo 8 del Codice del Terzo Settore), oltre al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione, possono essere corrisposti
compensi proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle
specifiche competenze, in ogni caso non superiori a quelli previsti in Enti che
operano nei medesimi o analoghi settori.

Articolo 18 – Assemblea
Definizione e compiti
L’Assemblea è l’organo principale e sovrano dell’Associazione e ad essa spettano
compiti deliberativi e di controllo. All’Assemblea, convocata in sessione
ordinaria, sono riservati i poteri di:
a esaminare ed approvare gli Atti, i Programmi e i Regolamenti sottoposti
dal Consiglio direttivo;
b esaminare ed approvare i bilanci e/o rendiconti consuntivi ed eventuali
preventivi (questi ultimi ove predisposti dal consiglio direttivo);
c eleggere i componenti degli organi sociali ed esercitare l’azione di
responsabilità, nei confronti degli stessi, in caso di loro inottemperanza agli
obblighi statutari e di legge, decretandone la cessazione dalla carica.
All’Assemblea, convocata in sessione straordinaria, sono riservati i poteri di:
d deliberare le modifiche statutarie;
e deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è costituita dai membri dell’Associazione.
Ciascun associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro
socio. Sono ammesse massimo due deleghe ad associato, il tutto nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 24, 3° comma, del D.lgs 117/17.
La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto
anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe
parziali, per singole voci dell’Ordine del giorno dell’Assemblea.

Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori della Sede
dell’Associazione, almeno 7(sette) giorni prima della data fissata per la
riunione mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede legale
oppure pubblicato sul sito dell’associazione oppure con le seguenti modalità di
comunicazione: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, altre forme di
comunicazione legale.
Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda
convocazione, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e le materie da
trattare.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio o rendiconto deve essere convocata
almeno una volta all’anno, ai sensi dell’articolo 13 e, ove ricorrano i
presupposti, dell’articolo 14 del D. lgs 117/17, e/o se particolari motivi lo
rendano necessario entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l’Assemblea quando ne sia
stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino un decimo degli associati,
per deliberare sugli argomenti dagli stessi proposti.

Validità e Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli “Modifiche
Statutarie e Scioglimento dell’Associazione”, è validamente costituita, in prima
convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la
metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, essa è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente in carica, o in sua assenza da un
Vicepresidente, o dal Consigliere più anziano, previa verifica del numero
legale, elegge il Presidente della seduta.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, quindi, un Segretario per gli adempimenti
formali e per la redazione del verbale dell’Assemblea, salvo l’ipotesi in cui la
verbalizzazione sia effettuata dal notaio.

Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea, regolarmente costituita, sempre fatto salvo quanto previsto dai
successivi articoli rubricati “Modifiche Statutarie e Scioglimento
dell’Associazione”, delibera a maggioranza dei partecipanti. Nella deliberazione
di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle riguardanti le loro
responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si
effettuano su alzata di mano o secondo apposito Regolamento.
In conformità a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 24 del D.lgs n.
117/2017, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre
mesi al libro degli associati ed è consentito, ai sensi dell’articolo 24, quarto
comma, del D.lgs n. 117/2017, l’intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile l’identificazione dei partecipanti e dei
votanti.

Articolo 19 – Il Consiglio direttivo
Composizione

Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di tre membri compreso il
Presidente e il Vice Presidente ove esistente. I Consiglieri sono eletti
dall’Assemblea tra i propri associati, durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno
essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Nella prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, il
Consiglio elegge, tra i suoi membri:
a il Presidente;
b il Vicepresidente (facoltativo);
c il Segretario;
d il Tesoriere (facoltativo);

Compiti e poteri
Il Consiglio è l’organo esecutivo ed amministrativo dell’Associazione.
Facoltativamente potrà essere redatto un Codice Etico e/o un Regolamento
Comportamentale.
Delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza
dell’Assemblea. In particolare, sono di sua esclusiva competenza:
a l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b la predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale, redatto
nel rispetto dei principi contabili, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
c la predisposizione del bilancio o rendiconto preventivo annuale, quale
documento programmatico della gestione, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
d l’ammissione di nuovi associati;
e le delibere di esclusione/sospensione/cancellazione degli associati e, in
generale, dei partecipanti a diverso titolo;
f la decisione in ordine a questioni attinenti alle violazioni da parte
degli associati degli obblighi di leale collaborazione nonché di tutti gli altri
obblighi associativi;
g tutti gli atti di straordinaria amministrazione mobiliari e immobiliari;
h la predisposizione di tutti i Regolamenti Esecutivi e Tecnici necessari al
funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
dei soci;
i l’istituzione di succursali, sedi operative e secondarie.
Riunioni e deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, tutte
le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da
almeno uno dei suoi membri. Dovranno, comunque, essere tenute almeno due
riunioni per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera
raccomandata spedita sette giorni prima. Il fax, la posta elettronica, o altri
mezzi di comunicazione legale, possono sostituire la lettera raccomandata purché
assicurino la tempestiva o adeguata informazione sugli argomenti da trattare. In
caso di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma, fax, posta elettronica
o altre forme di comunicazione legale, inviati almeno tre giorni prima della
riunione.
Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano
rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni
Membro del Consiglio potrà comunque, in questo caso, porre il veto su di uno o
più argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio, qualora il Presidente ne accerti la necessità,
possono essere validamente tenute in audio e/o video-conferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.
In caso di assenza temporanea del Presidente la riunione può essere dichiarata
aperta dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più
uno dei membri aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità
prevale il voto del Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale
a cura del Segretario o, in sua assenza, da un segretario nominato in sede di
riunione, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Elezione dei Consiglieri
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea.
Le procedure di voto vengono definite con apposito Regolamento oppure per alzata
di mano.

Decadenza del Consiglio
In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia per dimissioni, sia
per qualsivoglia altra motivazione, subentra il candidato immediatamente
successivo per voti ottenuti. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venga a
mancare la metà del numero dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, l’intero
Consiglio verrà ritenuto decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il
termine di 60 (sessanta) giorni.

Articolo 20 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Consiglieri eletti.
Dura in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il Consiglio ed è
rieleggibile. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.
Il Presidente:
a rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l’Associazione;
b convoca, su delibera del Consiglio direttivo l’Assemblea;
c convoca e presiede il Consiglio, dirigendone i lavori;
d sovrintende agli indirizzi ed ai programmi della politica ed al regolare
funzionamento delle relative attività;
e adotta in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del
Consiglio, con l’obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima
riunione utile, da convocarsi entro un massimo di giorni trenta;
f sottopone all’approvazione dell’Assemblea la relazione consuntiva annuale;
g stipula contratti e accordi, assume spese ed obbligazioni, esercitando
l’ordinaria amministrazione patrimoniale e finanziaria, ivi inclusa l’accensione
di conto correnti presso istituti di credito/postali, nel rispetto del Bilancio
Preventivo annuale e nell’ambito dei poteri di firma a lui delegati dal
Consiglio;
h In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l’esercizio delle
funzioni è assunto dal Vicepresidente, ove esistente, o, in mancanza, dal
consigliere più anziano.
In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa dovuto,
dimissioni incluse, subentra nella carica il Vicepresidente, ove esistente, sino
al termine del mandato. In mancanza del vice Presidente il Consiglio provvede
alla nomina di un nuovo Presidente tra i suoi membri oppure, con il voto
qualificato dei due terzi dei propri componenti, entro sessanta giorni dal
subentro, può deliberare la convocazione dell’Assemblea per rinnovare tutti gli
Organi. L’Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni.
Articolo 21 – Il Vicepresidente
Assume, facoltativamente, la carica di “Vicepresidente” uno dei membri del
Consiglio, il quale decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.
Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento temporaneo o
definitivo di quest’ultimo, secondo le disposizioni di cui all’articolo
precedente e/o apposito regolamento. In caso di suo impedimento definitivo, per
qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina su proposta
del Presidente.


Articolo 22 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio, tra i consiglieri eletti, su proposta
del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.
È compito del Segretario:
a assistere alle riunioni del Consiglio e curare la redazione dei relativi
verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente; in caso di
sua assenza può essere sostituito da altro Consigliere, su indicazione del
Consiglio stesso;
b curare la conservazione di tutti gli atti dell’Associazione, conformità
con le disposizioni di legge;
c provvedere alle comunicazioni tra i diversi Organi Sociali;
d provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi
sociali, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
e sovrintendere agli uffici dell’Associazione, al loro funzionamento e
coordinamento;
f controllare il rispetto e l’applicazione della normativa ecologica e di
tutela dell’ambiente di lavoro.
In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio
provvederà ad una nuova nomina su proposta del Presidente.

Articolo 23 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è facoltativamente nominato dal Consiglio tra i consiglieri eletti,
su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del
Consiglio.
Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio dell’Associazione.
È compito del Tesoriere ove esistente:
a provvedere alla redazione del Rendiconto/bilancio preventivo e
consuntivo;
b compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di
firma, inclusa la firma disgiunta nei rapporti di conto corrente accesi presso
istituti di credito/postali, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo;
c provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi
sociali, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio direttivo;
d garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle
normative civilistiche e tributarie;
In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio
provvederà ad una nuova nomina su proposta del Presidente.

Articolo 24 – Organo di Controllo
L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi
delle condizioni di cui all’articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere
monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due
supplenti. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del
Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice
civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono
essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’Assemblea assegnasse
all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i
componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro.
L’Organo di Controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.
231/2001, qualora applicabili;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento;
– al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può
esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti, ove i
suoi componenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
– esercita compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle
disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti
dall’articolo 14 del D. Lgs. 117/17, sia predisposto in conformità alle linee
guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 25 – Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato solo nei casi previsti dall’articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. È
formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di
revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia
attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 26 – Collegio dei Probiviri (facoltativo)
II Collegio dei Probiviri, qualora istituito, è composto da tre associati, che
eleggono tra i medesimi il Presidente;
I componenti del Collegio dei probiviri sono eletti dall’Assemblea degli
associati e decadono automaticamente con la decadenza del Consiglio, pur essendo
rieleggibili.
Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie
inerenti ai rapporti tra associati ed Associazione e relativi Organi. I
Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell’ambito dell’Associazione.

Articolo 27 – Commissioni e organi tecnici (facoltativo)
Per un più efficace conseguimento degli scopi dell’Associazione, il Consiglio
direttivo può istituire Commissioni e Organi Tecnici, dando agli stessi la
struttura organizzativa ritenuta più opportuna.
I loro programmi sono sottoposti al controllo del Consiglio al quale devono
presentare relazioni, rendiconti e progetti, per l’approvazione.
Funzioni, durata e altre modalità dovranno essere appositamente regolamentate.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Candidatura alle Cariche Sociali
Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive debbono porre la
propria formale e specifica candidatura entro il quinto giorno antecedente la
data di convocazione dell’Assemblea.
Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili, le
persone che non siano legalmente capaci di agire, né le persone fisiche che esercitino attività o ricoprano funzioni in conflitto di interesse con gli scopi
dell’associazione.

Articolo 29 – Regolamenti
Per il corretto funzionamento e l’applicazione delle norme generali del presente
Statuto, il Consiglio potrà provvedere alla redazione, per l’approvazione in
assemblea, di appositi Regolamenti articolati

Articolo 30 – Modifiche Statutarie
L’Assemblea, convocata per deliberare le modifiche allo Statuto è validamente
costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno i tre quarti
degli associati, aventi diritto al voto.
Per deliberare modifiche allo Statuto sono consentite le deleghe previste per
l’assemblea, nei limiti sopra indicati, ed è necessario il voto favorevole della
maggioranza degli associati, presenti in proprio e per delega.


Articolo 31 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del D. Lgs.
n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del
Terzo settore aventi finalità e natura giuridica similare, secondo i criteri
deliberati dall’assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati; sono
consentite le deleghe previste per l’assemblea, nei limiti sopra indicati.


Articolo 32 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dai relativi Regolamenti,
dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e
integrazioni, dalle relative norme di attuazione e dal Primo Libro del Codice
civile e, in generale, da tutta la normativa che disciplina la materia.
Il presente Statuto, di adeguamento al D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016
n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento
dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli associati.